Il Circolo Nautico Posillipo, nelle more di pubblicazione della motivazione del provvedimento, resta con fiducia in attesa di conoscere la sanzione che sarà applicata adottando il principio di proporzionalità.
DISPOSITIVO:
IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT
Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 9/2019, presentato, in data 8 febbraio 2019, dalla società Pro Recco Nuoto e Pallanuoto SSD contro la Federazione Italiana Nuoto (FIN) e la A.S.D. C.N. Posillipo avverso la decisione n. 39/2018 della Corte Federale di Appello, in funzione di Corte Sportiva di Appello presso la FIN, nel procedimento n. 8002/2018 Pro Recco c/o Giudice Sportivo Nazionale, comunicata il 10 gennaio 2019 e pubblicata sul sito FIN in data 11 gennaio 2019, nella parte in cui, rigettando il ricorso proposto dalla società Pro Recco, è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo Nazionale del 25 ottobre 2018 – pubblicata sul Notiziario n. 3 del 25 ottobre 2018 e relativa alla gara del 20 ottobre 2018 tra la stessa Pro Recco e la A.S.D. C.N. Posillipo, valevole per il Campionato Maschile di Pallanuoto Serie A1 – con la quale è stata disposta, a carico della società istante, per carenze organizzative legate allo svolgimento della gara, la sanzione della sconfitta a tavolino con il risultato di 0-5 a favore della società CN Posillipo, oltre all’ammenda di euro 1.000,00.
Annulla la decisione impugnata e, per l’effetto, rinvia alla CFA FIN per il riesame della controversia, applicando il principio di proporzionalità della sanzione.
Spese al definitivo.
Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 13 marzo 2019.
IL PRESIDENTE Mario Sanino
IL RELATORE Marcello De Luca Tamajo
PER IL SEGRETARIO Gabriele Murabito
Depositato in Roma, in data 13 marzo 2019.
Area Comunicazione